Novità: installazione FAP per automobili Euro 2 ed Euro 3 : | Tutti i dettagli |
Tagliando auto in garanzia
Direttiva Monti e Regolamento UE n. 461/2010
La Direttiva stabilisce sostanzialmente che le limitazioni imposte dai Costruttori nel subordinare l’applicazione della garanzia sul “Nuovo” sono illegali. In dettaglio:
Il diritto dell’Officina Generica ad acquisire “Parti di ricambio del Costruttore auto” presso la rete del Costruttore.
Il diritto dell’Officina di usare “Parti Ricambio Originali”, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica.
Il diritto dell’Officina di utilizzare “Parti di qualità corrispondente (conformi)” fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al livello di qualità prescritto dalla Casa Automobilistica.
Il diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti e competitivi.
Il diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso Officine di sua scelta, purché qualificate.
Il diritto del Venditore e/o del Consumatore dell’auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso Officine di sua fiducia.
Il Consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria e per la installazione di equipaggiamenti after market, senza che il Costruttore possa far decadere la Garanzia.
fonte: Direttiva Monti e Regolamento UE n° 461/2010